(Decreto del Presidente della Repubblica del 18 Novembre 1960 n° 1822)
Art. 1- E’ costituita l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’ I), Associazione
D’Arma con sede Centrale in Roma in viale delle Milizie 5/v;
art. 2 - L’Associazione è apolitica,non persegue fini di lucro, ha carattere eminentemente patriot-
tico e morale ed ha per scopi:
a) l’amore e la fedeltà alla Patria;
b) la glorificazione dei Paracadutisti caduti nell’adempimento del loro dovere, in guerra e in
pace, perpetuandone le memorie;
c) l’esaltazione delle glorie della specialità e la celebrazione della sua festa;
d) il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà che devono unire, anche nella vi-
ta civile i Paracadutisti di qualsiasi grado o condizione;
e) il mantenimento dei necessari collegamenti con le Forze Armate Italiane e con tutti gli En-
ti interessati all’attività paracadutistica;
f) l’effettuazione di corsi allievi paracadutisti per la diffusione del paracadutismo tra i giovani;
g) l’effettuazione di esercitazioni e manifestazioni paracadutistiche , al precipuo scopo di
mantenere e rafforzare l’addestramento degli appartenenti alla specialità;
h) la realizzazione di iniziative che contribuiscano al perfezionamento della specialità e favo-
riscano la divulgazione dello spirito paracadutistico italiano;
i) l’assistenza in ogni forma possibile ai soci;
Art. 7 - I Soci dell’Associazione sono:
a) “ad honorem”; b) benemeriti; c) ordinari; d) aggregati; e) simpatizzanti.
Art. 8 - Sono Soci “Ad Honorem”: i Paracadutisti decorati con Medaglia d’Oro al Valore Militare;
Paracadutisti Grandi Invalidi di guerra e di pace; il congiunto vivente più stretto dei Pa-
cadutisti caduti in guerra ed in pace.
Sono Soci Benemeriti le persone , anche non appartenenti all’Associazione e gli Enti
che abbiano contributo allo sviluppo dell’Associazione e del Paracadutismo in modo par-
ticolarmente efficace.
Sono soci Ordinari i Paracadutisti Italiani regolarmente brevettati nelle Scuole di Paraca-
dutismo Militari.
Sono Soci Aggregati i Paracadutisti muniti di attestato di abilitazione al lancio.
Sono Soci simpatizzanti gli Allievi Paracadutisti che non abbiano effettuato alcun lancio ed
Cittadini che condividano e partecipano allo spirito, tradizione, finalità e vita dell’Associa-
zione.
Art. 12 – I Soci hanno il dovere di:
a) difendere e affermare , soprattutto con l’esempio, le idealità dell’Associazione;
b) collaborare, nei limiti delle loro possibilità, al miglioramento morale e materiale
dell’Associazione;
c) rispettare e fare rispettare lo statuto, il regolamento e tutte le norme emanate dagli
Organi competenti;
d) munirsi della tessera speciale e pagare le quote associative alla Sezione.
Art. 69 - Sono sottoposti a provvedimenti disciplinari i soci:
a) che violino lo Statuto e le norme associative;
b) che compiano atti tali da arrecare danno e pregiudizio alla vita e all’indirizzo asso-
ciativo;
c) che si comportino nella vita privata in maniera non conforme al retto vivere civile
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