Statuto dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
(Decreto del Presidente della Repubblica del 18 Novembre 1960 n° 1822)
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Integrato con le varianti approvate nel corso delle Assemblee Nazionali tenute in data 9 e 10
aprile 1994, 27 e 28 marzo 1999, 1 e 2 aprile 2000 ,16 e 17 aprile 2005 e 16 e 17 aprile
2011.
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Titolo I
Generalità
Art. 1 È costituita l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd'I) Associazione d’Arma,
con sede legale: 00184 Roma, Via Sforza n° 5
Art. 2 L’Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, ha per scopo:
a) l’amore e la fedeltà alla Patria;
b) la glorificazione dei Paracadutisti caduti nell’adempimento del loro dovere, in guerra ed
in pace, perpetuandone la memoria;
c) l’esaltazione delle glorie della Specialità e la celebrazione delle specifiche ricorrenze;
d) mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le Forze Armate, esaltandone l’opera di
difesa della Patria e di servizio della pace;
e) stabilire fecondi rapporti di amicizia e di aggregazione con gli appartenenti alle consorelle
associazioni;
f) eventualmente affiancare o realizzare iniziative a favore della protezione civile;
g) fornire assistenza in ogni forma possibile ai soci.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l’Associazione potrà:
a) effettuare corsi per il conseguimento dell’abilitazione al lancio con attestato rilasciato
dall’Autorità Militare;
b) organizzare e svolgere esercitazioni e manifestazioni paracadutistiche autonome, per
mantenere e migliorare l’addestramento degli appartenenti alla specialità e degli aspiranti
al conseguimento delle abilitazioni paracadutistiche;
c) realizzare iniziative che contribuiscano al perfezionamento della Specialità e favoriscano
la divulgazione dello spirito paracadutistico italiano mediante la pubblicazione di riviste
specifiche e giornali, lo svolgimento di conferenze e di analoghe iniziative;
d) la concessione di borse di studio a livello nazionale, a soci particolarmente bisognosi e
meritevoli.
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Art. 3 La festa della Specialità è fissata al 23 ottobre di ogni anno a ricordo della Battaglia di El Alamein.
L’Assemblea Nazionale su richiesta stabilisce modi, tempi e località del Raduno nazionale.
La Patrona dell’Associazione è Santa Gemma Galgani, da Lucca, che si festeggia il 16 maggio.
Il Patrono della Specialità è San Michele Arcangelo che si solennizza il 29 settembre.
Art. 4 L’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia è l’unico ente che cura la disciplina, in ambito
civile e su tutto il territorio nazionale, l’attività paracadutistica avente interesse militare.
Nell’effettuazione dell’attività paracadutistica l’Associazione si attiene alle norme emanate
rispettivamente dal:
· Ministero della Difesa per quelle d’interesse militare;
· Ministero dei Trasporti per quelle di tipo civile;
· C.O.N.I. per quelle agonistiche.
Art. 5 Tutte le cariche sociali sono elettive, non vengono retribuite ed hanno la durata di tre anni.
Tutti gli incarichi decadono con la scadenza, o dimissioni, o revoca del mandato di chi ha
sancito la nomina.
I soci che ricoprono cariche e che hanno incarichi associativi, sono tenuti al segreto sui fatti e
documenti di carattere riservato conosciuti per ragioni d’ufficio.
Art. 6 L’ANPd'I e le sue Sezioni possono eleggere Presidenti Onorari, la cui nomina è di competenza
delle rispettive Assemblee. Il Presidente onorario non può essere eletto in più Sezioni.
Titolo II
Soci
Art. 7 I soci dell’Associazione sono:
a) ad honorem; b) benemeriti; c) ordinari; d) aggregati; e) simpatizzanti.
Art. 8 Sono soci ad honorem i paracadutisti decorati con Medaglia d’Oro al V. M.; i paracadutisti
Grandi Invalidi di guerra e per cause di servizio ed il congiunto vivente più stretto dei Paracadutisti
caduti in guerra e per cause di servizio..
Sono soci benemeriti le persone e gli Enti che abbiano contribuito allo sviluppo
dell’Associazione e del paracadutismo in modo particolarmente efficace.
Sono soci ordinari:
· i paracadutisti che militando nelle Aviotruppe italiane hanno conseguito, presso una
Scuola di Paracadutismo Italiana, la qualifica di paracadutista militare
· coloro che abbiano effettuato un lancio durante operazioni belliche.
Sono soci aggregati i paracadutisti muniti della qualifica acquisita e rilasciata dall’Autorità
Militare.
Sono soci Simpatizzanti gli aspiranti paracadutisti ed i cittadini che condividono e partecipano
allo spirito, tradizione, finalità e vita dell’ANPd'I.
Art. 9 I soci ad honorem e benemeriti sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, di sua iniziativa,
ovvero su proposta del Consiglio Direttivo delle Sezioni.
Art. 10 Le iscrizioni dei soci, hanno luogo presso la Sezione alla quale è stata presentata domanda
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scritta.
Art. 11 Non possono appartenere all’Associazione coloro che abbiano precedenti penali per reati militari
o comuni non colposi.
Non sono ammessi a far parte dell’Associazione coloro che risultino indegni per motivi morali
ed anche quelli che per la loro soggettività non sono in linea con gli scopi associativi.
Art. 12 I soci hanno il dovere di:
a) osservare le norme statutarie e quelle regolamentari nonché le deliberazioni adottate dagli
organi dell’Associazione;
b) cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione;
c) difendere ed affermare, soprattutto con l’esempio, le idealità dell’Associazione;
d) pagare la quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 13 I soci hanno il diritto di:
a) frequentare i locali sociali e partecipare alle manifestazioni dell’Associazione;
b) prendere parte alla vita dell’Associazione;
c) partecipare all’Assemblea di Sezione nella quale il voto deliberativo spetta ai soci ordinari
e aggregati.
Art. 14 La qualità di socio si perde per:
a) morte,
b) dimissioni;
c) morosità da oltre un anno;
d) espulsione.
Art. 15 Alle cariche sociali possono accedere:
a) tutti i Soci che non abbiano manifestato la volontà di non svolgere il servizio militare;
b) i possessori di titoli da qualifica conseguita presso una Scuola Militare di Paracadutismo,
ovvero qualifica riconosciuta dall’Autorità Militare.
Con l’eccezione per i soci aggregati delle cariche di:
- Presidente nazionale e Vice presidente nazionale;
- Presidente di Sezione e Vice presidente di Sezione;
- Presidente di collegio a livello nazionale e di Sezione;
- Consigliere Nazionale.
Titolo III
Organi dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
Art. 16 Sono Organi dell’Associazione:
a) la Sezione;
b) il Gruppo Regionale;
c) l’Assemblea Nazionale;
d) il Presidente Nazionale;
e) il Consiglio Nazionale;
f) la Giunta Esecutiva Nazionale;
g) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
h) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
i) il Collegio dei Garanti;
j) la Commissione Tecnica Nazionale;
k) la Scuola di Paracadutismo;
l) il Centro Sportivo dell’ANPd'I.
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Sezione 1
La Sezione
Art. 17 La Sezione si costituisce con atto formale sottoscritto da non meno di 20 soci tra ordinari ed
aggregati, di cui almeno 7 ordinari.
La Sezione di norma, ha sede nel capoluogo di Provincia ed ha competenza su tutto il territorio
provinciale. Per giustificati motivi il Consiglio Nazionale, di sua iniziativa o su proposta
del Gruppo Regionale, sentito il parere del Presidente di Sezione, può autorizzare:
a) lo spostamento della sede della Sezione ad altro comune della provincia stessa;
b) la creazione di una nuova Sezione definendone la competenza territoriale, nell’ambito
della provincia considerata. Le Sezioni si costituiscono dopo aver dimostrato capacità organizzativa
come Nucleo di una Sezione già esistente per un periodo di tre anni.
Art. 18 Sono organi della Sezione:
- l’Assemblea di Sezione;
- il Consiglio Direttivo di Sezione;
- il Sindaco revisore.
Art. 19 L’Assemblea di Sezione è il massimo Organo della Sezione. Rappresenta la totalità dei soci e
statuisce impegnando gli iscritti ancorché assenti o dissenzienti. Elegge il Presidente di Sezione,
i componenti del Consiglio Direttivo e il Sindaco revisore. Delibera su qualsiasi argomento
associativo entri i limiti fissati dallo Statuto. Elegge, se del caso, un Presidente Onorario.
L’Assemblea di Sezione è ordinaria o straordinaria; è convocata dal Presidente di Sezione, di
sua iniziativa o su deliberazione del Consiglio Direttivo di Sezione. L’Assemblea di Sezione
è validamente costituita con la presenza rappresentata della maggioranza degli iscritti, in prima
convocazione; con qualsiasi presenza rappresentata degli iscritti, in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno entro 45 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, per l’esame dei bilanci e dell’attività svolta e da svolgere.
E’ presieduta da un socio ordinario, eletto dall’Assemblea stessa.
Art. 20 Il Presidente di Sezione rappresenta ufficialmente la Sezione. Mantiene, nei limiti della propria
competenza territoriale, i contatti con le Autorità militari e civili e con gli Enti pubblici e
privati. Vigila sulla esatta applicazione delle norme statutarie e regolamentari. Dirige, coordina
e disciplina direttamente, o tramite appositi organi, l’intera vita associativa della Sezione.
Presiede il Consiglio Direttivo del quale attua le deliberazioni. Deferisce agli organi competenti
i Soci colpevoli di infrazioni allo Statuto, al Regolamento ed alle norme associative. Ha
la firma di qualsiasi atto o documento della Sezione, della quale è amministratore responsabile,
verso l’Associazione e verso i terzi, della gestione amministrativa e patrimoniale della Sezione,
sollevando da ogni responsabilità l’Associazione. Può delegare la sua firma al Vice
Presidente ed al Segretario della Sezione, di cui al successivo art. 22, lett. a. e b. Risponde del
suo operato al Consiglio Direttivo di Sezione, all’Assemblea di Sezione, al Consigliere Regionale
ed alla Presidenza Nazionale.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo di Sezione attua le deliberazioni dell’Assemblea e realizza in sede di
Sezione le finalità dell’Associazione attraverso gli atti e le manifestazioni previste dallo Statuto,
dal Regolamento e dalle disposizioni degli organi a carattere nazionale.
Detto consiglio è composto:
a) per le Sezioni che hanno fino a 50 iscritti, da quattro Consiglieri, di cui almeno la metà
soci ordinari, oltre al Presidente;
b) per le Sezioni con oltre 50 iscritti, da sei Consiglieri, di cui almeno la metà soci ordinari,
oltre al Presidente.
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Art. 22 Il Consiglio Direttivo di Sezione nel suo seno nomina:
a) un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento,
ed ha sorveglianza diretta sui servizi, gli uffici e le attività della Sezione;
b) un Segretario, che dirige la Segreteria; tiene e cura l’archivio e ogni atto e documento
della Sezione; tiene i libri dei verbali e delle adunanze del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea di Sezione; certifica il diritto dei soci a partecipare alle Assemblee; è responsabile
della stesura degli atti ufficiali della Sezione; svolge tutte le pratiche burocratiche
che interessano la Sezione ed i soci di essa;
c) un Direttore Tecnico, che cura l’attività tecnica della Sezione; sovrintende ai corsi per
allievi paracadutisti; attua i programmi per detti corsi; coadiuva il Presidente
nell’organizzazione ed esecuzione di manifestazioni ed esercitazioni lancistiche; esprime
parere tecnico sui paracadutisti che debbono effettuare lanci sia normali che speciali, controllandone
la documentazione e lo stato di addestramento; vigila sulla esatta applicazione
delle norme tecniche previste dallo Statuto, dal Regolamento e da ogni altra disposizione
in vigore; tiene lo schedario tecnico e dei lanci, compila le statistiche di tutta
l’attività tecnica della Sezione;
d) un Economo, che tiene la contabilità della Sezione ed i documenti relativi; tiene il libro
degli inventari e quello dei bilanci; coadiuva il Presidente nella compilazione dei bilanci
consuntivo e preventivo; applica le norme amministrative; certifica della esatta posizione
amministrativa dei soci; controlla personalmente gli eventuali soci che hanno incombenze
di carattere economico ed amministrativo nella Sezione.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo di Sezione, ravvisandone l’opportunità, per il migliore funzionamento
della Sezione, può affidare incarichi particolari a soci della Sezione stessa.
Tali incarichi debbono essere affidati con apposita deliberazione del predetto Consiglio, dalla
quale risultino chiaramente le attribuzioni, il campo di competenza e le limitazioni del caso.
Art. 24 Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato
dal Presidente di Sezione, di sua iniziativa, oppure a richiesta di almeno la metà dei Consiglieri
o di almeno 1/3 dei soci con richiesta scritta e motivata. Nelle votazioni, in caso di parità
di voto, prevale quello del Presidente.
Art. 25 Il Revisore, eletto dall’Assemblea di Sezione, è l’Organo di controllo amministrativo della
Sezione. Accerta almeno ogni quattro mesi, la situazione di cassa della Sezione. Revisiona i
bilanci, riferendo all’Assemblea con apposita relazione scritta. Ha facoltà di partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.
Art. 26 Il Consiglio Direttivo di Sezione, ove ragioni di opportunità lo consiglino, può deliberare:
a. la costituzione di Nuclei Comunali in quei centri che abbiano almeno 10 soci dei quali almeno
due sono ordinari o aggregati. Il nucleo fa parte integrante della Sezione per ogni e
qualsiasi effetto, ha finalità di collegamento e propaganda. È retto da un Fiduciario socio ordinario
o aggregato nominato dal Presidente di Sezione su delibera del Consiglio Direttivo. I
suddetti organi possono in qualsiasi momento, nella propria rispettiva competenza, sciogliere
il Nucleo stesso o revocare l’incarico al Fiduciario.
Nella stessa località o comune non possono coesistere nuclei appartenenti a Sezioni diverse;
b. di costituire gemellaggi con Sezioni dell’Associazione ed altre Sezioni di associazioni similari
nazionali ed internazionali
Sezione 2
Il Gruppo Regionale
Art. 27 Il Gruppo Regionale è composto dalle sezioni appartenenti ad una o più Regioni; la relativa
competenza territoriale è definita su delibera del Consiglio Nazionale.
I Gruppi Regionali sono:
1°. Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (esclusa: La Spezia);
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2°. Lombardia;
3°. Triveneto (Friuli – Venezia Giulia, Trentino – Alto Adige, Veneto);
4°. Emilia Romagna;
5°. Marche e Abruzzo;
6°. Toscana, Umbria, La Spezia
7°. Lazio e Molise;
8°. Campania;
9°. Puglia e Basilicata;
10°. Calabria e Sicilia;
11°. Sardegna.
Art. 28 Gli Organi del Gruppo Regionale sono:
a) il Consigliere di Gruppo Regionale;
b) la Consulta di Gruppo Regionale costituita dai Presidenti delle Sezioni o dai loro delegati.
Art. 29 La Consulta del Gruppo Regionale organizza l’attività del Gruppo Regionale nell’ambito
dell’Associazione; coordina l’attività delle Sezioni componenti il Gruppo. Elegge il Consigliere
Nazionale del Gruppo Regionale scelto fra i Soci ordinari del Gruppo della Consulta
precedente l’Assemblea Nazionale Elettiva.
È presieduta dal Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale.
Art. 30 Per l’elezione del Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale e per tutte le altre deliberazioni,
ogni Presidente di Sezione dispone di un numero di voti pari al numero degli iscritti della
propria Sezione aventi diritto al voto.
Il Consigliere Nazionale, in quanto rappresentante di tutte le Sezioni del Gruppo Regionale,
non partecipa alla votazione e riporta in Consiglio Nazionale le decisioni deliberate dalla
Consulta.
E’ compito del Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale segnalare al Presidente Nazionale
le Sezioni che non si comportano secondo le disposizioni dettate dall’Ordinamento.
Le delibere della Consulta di Gruppo Regionale sono valide con la metà più uno dei voti dei
presenti. In caso di parità prevale la decisione del Consigliere nazionale.
Art. 31 La Consulta di Gruppo Regionale è convocata dal Consigliere Nazionale del Gruppo, di sua
iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti delle Sezioni componenti il Gruppo;
si riunisce almeno tre volte all’anno e, obbligatoriamente, almeno 20 giorni prima di ogni
Assemblea Nazionale.
Sezione 3
L’Assemblea Nazionale
Art. 32 L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione; rappresenta la
totalità dei soci; statuisce validamente impegnando l’universalità dei soci stessi; elegge gli
organi a carattere nazionale tranne i Consiglieri Nazionali eletti dai propri Gruppi Regionali;
elegge, se del caso, un Presidente Onorario.
Art. 33 L’Assemblea Nazionale è competente a deliberare:
a) in sessione ordinaria:
- su tutta l’ordinaria amministrazione;
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- sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- sulle quote associative, sulla destinazione dei fondi ricavati e sul tesseramento in genere;
- sulle modifiche statutarie;
- sull’attività associativa a carattere nazionale;
- sulla ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal Consiglio Nazionale, a norma
del successivo art. 42, 2° comma;
- sugli altri argomenti all’Ordine del Giorno;
b) in sessione straordinaria:
- in materia di straordinaria amministrazione;
- sul trasferimento della sede legale ed amministrativa;
- sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Art. 34 L’Assemblea Nazionale è composta:
- dal Presidente Nazionale;
- dal Consiglio Nazionale;
- dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- dai Presidenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, del Collegio dei Probiviri, del
Collegio dei Garanti o loro delegati;
- dai Presidenti di Sezione o loro Delegati.
I Delegati dei Presidenti di Sezione devono essere muniti di mandato plenipotenziario ed essere
soci ordinari.
Nell’Assemblea Nazionale hanno diritto al voto soltanto i Presidenti delle Sezioni o i loro Delegati.
Essi usufruiscono di un numero di voti pari al numero degli iscritti alla loro Sezione
aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sulle modifiche allo Statuto sono valide solo con la presenza rappresentata di
almeno i tre quarti dei Presidenti di Sezione col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 35 L’Assemblea Nazionale si riunisce:
a) in sessione ordinaria,
- una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; è convocata dal
Presidente Nazionale, con comunicazione scritta agli interessati da notificare almeno
30 giorni prima della data di convocazione;
- su delibera del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni
costituite; è convocata dal Presidente Nazionale come al precedente alinea;
b) in sessione straordinaria, su deliberazione del Consiglio Nazionale o su richiesta scritta di
almeno 1/3 delle Sezioni regolarmente costituite, che rappresentino, a loro volta, almeno
un decimo dei soci dell’Associazione aventi diritto al voto; è convocata dal Presidente
Nazionale come al precedente comma a); i termini di convocazione possono essere abbreviati
fino a 10 giorni in caso di comprovata urgenza e necessità.
Art. 36 L’Assemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza rappresentata dalla maggioranza
degli iscritti, in prima convocazione; con qualsiasi presenza rappresentata dagli iscritti,
in seconda convocazione.
Art. 37 L’Assemblea Nazionale è presieduta da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente
dell’Assemblea è coadiuvato da un Vice Presidente e da un Segretario di sua scelta.
Art. 38 D’ogni riunione dell’Assemblea Nazionale deve essere redatto regolare verbale, da conservare
agli atti della Segreteria Nazionale.
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Sezione 4
Il Presidente Nazionale
Art. 39 Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale. Rappresenta ufficialmente
l’Associazione della quale è amministratore. Vigila sulla esatta applicazione delle norme statutarie
e regolamentari, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Nazionale ed il Consiglio Nazionale,
dei quali organi attua e fa attuare le deliberazioni. Deferisce al Collegio dei Probiviri
tutti i soci che infrangono lo statuto. Sta in giudizio con il più ampio mandato in nome e per
conto dell’ANPd'I su conforme parere della Giunta Esecutiva Nazionale.
Art. 40 Il Presidente Nazionale ha la firma d’ogni atto o documento dell’Associazione. Può delegare
la sua firma al Vice Presidente Nazionale ed al Segretario Generale.
Limitatamente ai settori di loro competenza la firma può essere delegata ai rappresentanti della
Giunta Esecutiva Nazionale.
Il Presidente Nazionale risponde del suo operato al Consiglio Nazionale.
Le decisioni del Presidente Nazionale devono risultare da atti scritti.
Sezione 5
Il Consiglio Nazionale
Art. 41 Il Consiglio Nazionale è l’organo che attua le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, realizzando
in sede nazionale le finalità e gli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio Nazionale è composto:
a) dal Presidente Nazionale;
b) dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
c) dai Consiglieri Nazionali dei Gruppi Regionali;
d) da un rappresentante in servizio delle Aviotruppe nominato dal Comando Brigata Paracadutisti
“FOLGORE”.
Art. 42 Sono di specifica competenza del Consiglio Nazionale:
a) l’emanazione del Regolamento per l’attuazione dello Statuto e le eventuali sue modificazioni;
b) la ratifica della costituzione delle Sezioni;
c) l’erogazione dei fondi associativi;
d) l’emanazione di norme e disposizioni per regolare la vita associativa;
e) la stipulazione di accordi con Enti pubblici e privati;
f) la nomina di Commissari Straordinari, Soci ordinari proposti dalla Consulta di Gruppo
Regionale.
Il Consiglio Nazionale può, inoltre, adottare provvedimenti interessanti la vita
dell’Associazione, aventi carattere di assoluta urgenza, con l’obbligo, però, di sottoporre alla
ratifica dell’Assemblea Nazionale i provvedimenti stessi.
Art. 43 Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte durante l’esercizio sociale. E’ convocato
dal Presidente Nazionale, di sua iniziativa o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei
Consiglieri Nazionali di Gruppo Regionale o dei Commissari Straordinari dl Gruppo Regionale.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono risultare da apposito libro dei verbali tenuto
a cura del Segretario Generale.
Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere Nazionale
ha diritto ad un numero di voti pari al numero degli iscritti alle Sezioni del Gruppo Regionale, da lui
rappresentate, aventi diritto al voto. Ogni componente della Giunta Esecutiva Nazionale ha diritto
ad un solo voto.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
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Art. 44 Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è necessario, oltre alla presenza di almeno
della metà dei componenti, che sia presente un numero di Consiglieri Nazionali che rappresentino
almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. I consiglieri Nazionali possono
farsi rappresentare da un proprio delegato munito di mandato plenipotenziario, scelto fra
i Presidenti di Sezione del proprio Gruppo Regionale. I componenti della Giunta possono delegare
a rappresentarli altri componenti la giunta stessa.
Sezione 6
La Giunta Esecutiva Nazionale
Art. 45 La Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo esecutivo della Associazione. Viene eletta
dall’Assemblea Nazionale. I componenti della stessa si candidano in un’unica lista con il Presidente
Nazionale. I componenti di una lista non possono essere candidati in più liste. La lista
è composta e deve contenere le generalità del:
Presidente Nazionale;
Vice Presidente Nazionale;
dal Segretario Generale;
dal Segretario Tecnico;
dal Segretario Amministrativo.
La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata almeno ogni tre mesi dal Presidente Nazionale
che la presiede. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale devono risultare da apposito
libro dei verbali tenuto a cura del Segretario Generale. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva
Nazionale devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale nella seduta più prossima. La
Giunta Esecutiva Nazionale, ove ne ravvisi la necessità, può affidare particolari incarichi di
fiducia a Soci dell’Associazione.
I componenti della Giusta Esecutiva Nazionale non possono ricoprire altra carica o incarico
associativo.
Art. 46 Sono di competenza della Giunta Esecutiva Nazionale:
a. l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del
Collegio dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
b. la vigilanza e l’eventuale controllo diretto sull’ordinamento organizzativo, tecnico o amministrativo
degli organi periferici;
c. la nomina dei Commissari Straordinari, soci ordinari, di Gruppo Regionale e di Sezione;
d. le decisioni su questioni di particolare urgenza.
Art. 47 Fra i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, in particolare:
a. il vice Presidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale e lo sostituisce a tutti gli effetti
in caso di assenza o impedimento;
b. il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale e li
sostituisce in caso di assenza o impedimento. Dirige la Segreteria Generale coadiuvando
l’attività ed i lavori della giunta Esecutiva Nazionale. Cura ed è responsabile
dell’organizzazione generale dell’Associazione. E’ responsabile dell’archivio sociale, della
conservazione dei registri dei verbali dei vari Organi e Collegi Nazionali e dell’ufficialità degli
atti emanati dagli Organi Nazionali. Certifica del diritto di partecipazione all’Assemblea
Nazionale e del numero di voti spettanti ad ogni partecipante. Cura il collegamento con le
Autorità governative e con gli Enti interessati al Paracadutismo. E’ responsabile dell’Ufficio
Stampa e Propaganda;
c. il Segretario Tecnico ha la direzione e la responsabilità dell’attività lancistica e tecnica nazionale.
Compila il calendario lancistico nazionale. Redige la relazione tecnica da presentare
alla Giunta Esecutiva Nazionale ed al Consiglio Nazionale. Vigila direttamente o tramite i
componenti della Commissione Tecnica sull’organizzazione e sullo svolgimento dei corsi per
aspiranti Paracadutisti. Provvede inoltre alla scelta, fra quelli proposti dalle Sezioni, dei paracadutisti
da segnalare all’ammissione ai corsi di qualificazione e riqualificazione, nonché
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all’assegnazione temporanea e definitiva alle Sezioni di materiale didattico e di lancio. Cura e
tiene aggiornate:
- le liste di lancio delle Sezioni e ne accerta la veridicità per ogni effetto;
- lo schedario tecnico nazionale;
- la rubrica e lo schedario relativi all’accertamento dell’idoneità fisica dei paracadutisti in attività
di lancio e degli aspiranti paracadutisti;
d. il Segretario Amministrativo dirige il servizio amministrativo; tiene i libri contabili ed è
responsabile della loro regolarità; coadiuva il Presidente Nazionale redigendo e compilando il
bilancio preventivo e quello consuntivo. Vigila sulla esatta applicazione delle norme amministrative.
Sezione 7
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
Art. 48 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, tutti eletti dall’Assemblea Nazionale, è il massimo
organo amministrativo dell’Associazione. È composto da un Presidente, due Sindaci effettivi
e due Sindaci supplenti
Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio
Nazionale senza diritto di voto.
La carica di Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori non è cumulabile con altre
cariche associative sia nazionali che di Sezione.
La carica di Sindaco Revisore effettivo e supplente non è cumulabile con altre cariche o incarichi.
Art. 49 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori controlla l‘amministrazione dell’Associazione, vigila
sull’esatta applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei libri amministrativi
e dei documenti contabili. Accerta almeno ogni quattro mesi la situazione patrimoniale di
cassa, riferendo, per iscritto tramite il suo Presidente, il risultato del controllo al Presidente
Nazionale. Revisiona il bilancio preventivo e quello consuntivo, riferendo, per iscritto tramite
il suo Presidente, prima al Consiglio Nazionale e poi all’Assemblea Nazionale.
Art. 50 Le attività e gli atti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori devono risultare da apposito
libro dei verbali tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso e custodito presso la Segreteria
Generale della Presidenza Nazionale. Qualora, senza giustificato motivo, il Collegio non
provveda, con la puntualità dettata dallo statuto, a svolgere i compiti assegnati o ad ometterli
per almeno due volte consecutive, lo stesso verrà dichiarato decaduto sostituito da altro Collegio
nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sino alla successiva
Assemblea Nazionale in cui verrà rieletto l’intero Collegio che cesserà i suoi compiti
alla naturale scadenza del Collegio dichiarato decaduto
.
Sezione 8
Il Collegio dei Probiviri
Art. 51 Il Collegio dei Probiviri è l’organo giudicante dell’Associazione. È composto da undici membri
effettivi, uno per Gruppo Regionale tutti eletti nella Consulta precedente l’Assemblea Nazionale
elettiva. Il Collegio dei Probiviri nella prima riunione, da tenersi nell’ambito della Assemblea
Nazionale Elettiva, nominano il Presidente. Il collegio giudicante deve essere composto
dal Presidente e da quattro Probiviri. ll Proboviro appartenente al Gruppo Regionale
dell’associato sottoposto a giudizio, non può far parte del Collegio Giudicante dello stesso. I
componenti il Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica o incarico in seno
all’Associazione.
Art. 52 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare e deliberare:
a) in prima istanza, sulle infrazioni allo Statuto, al Regolamento ed alle norme associative
commesse dai soci. Contro le deliberazioni adottate in prima istanza dal Collegio dei Probivi11
ri interviene il Collegio dei Garanti, a seguito di eventuale ricorso presentato da almeno una
delle parti
b) le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, vengono assunte sempre da 5 elementi;
c) quale “Giurì d’Onore” nelle controversie per motivi personali o d’ufficio fra Dirigenti Nazionali
e fra i Presidenti di Sezione, fra gli appartenenti alle anzidette cariche fra loro o fra
questi e i soci.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito di fornire la propria qualificata consulenza
agli organi dell’Associazione.
Art. 53 In caso di deferimento del Presidente Nazionale al Collegio dei Probiviri, lo stesso viene effettuato
dal Vice Presidente su deliberazione del Consiglio Nazionale. Nei riguardi degli altri
il Collegio agisce su deferimento del Presidente Nazionale,del Consigliere Nazionale e dei
Presidenti di Sezione.
Art. 54 Le decisioni, gli atti e i lodi arbitrali del Collegio dei Probiviri devono risultare da apposito
libro dei verbali tenuto dal Presidente del Collegio stesso e conservato presso la Segreteria
Generale.
Sezione 9
Collegio dei Garanti
Art. 55 Il Collegio dei Garanti è un organo collegiale avente compiti di garante dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione.
È composta da 11 elementi, uno per Gruppo Regionale, tutti eletti nella Consulta precedente
l’Assemblea Nazionale elettiva fra ex Presidenti Nazionali e soci ordinari, prescelti fra i maggiori
esperti di problemi dell’Associazione che abbiano compiuto il 40° anno di età e già ricoperto
cariche associative a livello Nazionale
Il Collegio dei Garanti nella prima riunione, da tenersi nell’ambito della Assemblea Nazionale
elettiva, nominano il Presidente. Il Garante del Gruppo Regionale dell’associato sottoposto
a giudizio non può far parte del Collegio Giudicante dello stesso.
Le decisioni del Collegio dei Garanti vengono assunte sempre da 5 elementi.
Su richiesta del Consiglio Nazionale:si esprime con parere vincolante su tutte le controversie
che possono sorgere nella interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione.
Su richiesta dell’interessato:
- funge da giudice di seconda istanza;
- può procedere al riesame di tutti i casi di espulsione passati in giudicato.
Sezione 10
La Commissione Tecnica Nazionale
Art. 56 La Commissione Tecnica Nazionale è composta dal Presidente nella persona del Segretario
Tecnico Nazionale e da quattro membri nominati dal Consiglio Nazionale.
Art. 57 La Commissione Tecnica Nazionale ha il compito di:
a) collaborare all’organizzazione di tutta l’attività lancistica e dei corsi di aspiranti paracadutisti;
b) approfondire gli studi e le esperienze sul paracadutismo;
c) proporre le disposizioni atte a migliorare l’addestramento e la preparazione tecnica dei
soci;
d) collaborare alla redazione delle relazioni tecniche.
Art. 58 Le deliberazioni, gli atti e le proposte della Commissione Tecnica Nazionale devono risultare
da apposito libro dei verbali, tenuto a cura del Segretario Tecnico e custodito presso la Presi12
denza Nazionale.
Alle riunioni partecipa in qualità di uditore l’Ispettore delle scuole.
Sezione 11
Scuola di Paracadutismo
Art. 59 L’Associazione può disporre sul territorio nazionale di Scuole di Paracadutismo coordinate
dal Segretario Tecnico Nazionale.
L’attività delle Scuole è soggetta a sopralluoghi ispettivi da un Ispettore delle Scuole nominato
dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.
Le Scuole, nel pieno rispetto delle finalità e dei compiti sanciti dallo Statuto, hanno per scopo:
- l’addestramento del personale già brevettato;
- il conseguimento delle qualifiche previste dalla normativa militare;
- lo svolgimento dell’attività didattica paracadutistica nel senso più generale ai fini promozionali
ed agonistici.
La nomina dei direttori di Scuola viene effettuata dalle Sezioni da cui dipendono e ratificata
dal Consiglio Nazionale.
Sezione 12
Ufficio brevetti esteri di paracadutismo
Art. 60 L’Associazione ha un proprio Ufficio, presso la Segreteria Tecnica Nazionale, per il conseguimento
di brevetti esteri, il cui Direttore è nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere
del Consiglio Nazionale.
Tutte le Sezioni interessate debbono rivolgersi al suddetto Ufficio.
Sezione 13
Il Centro Sportivo dell’ANPd'I
Art. 61 L’Associazione ha un proprio Centro Sportivo, il direttore è nominato dal Presidente Nazionale,
sentito il parere del Consiglio Nazionale.
Titolo IV
Stampa e propaganda
Art. 62 Presso la Segreteria Nazionale è costituito un Ufficio Stampa e Propaganda di cui è responsabile
il Segretario Generale.
Art. 63 L’Associazione ha un proprio Organo di Stampa e uno d’informazione sulla rete telematica
“internet”.
Il Direttore dell’organo di stampa e d’informazione sulla rete telematica “internet”
dell’Associazione è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale.
Titolo V
Patrimonio ed amministrazione
Art. 64 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili della Presidenza Nazionale;
b) dall’eventuale fondo sociale e sue rendite.
Art. 65 Le Sezioni ed il Centro Sportivo ANPd'I hanno autonomia amministrativa, e pertanto, il loro
patrimonio e la loro contabilità devono figurare nei bilanci dell’Associazione come conti
d’ordine.
Le Spese necessarie al funzionamento dei Gruppi Regionali, gravano sulle Sezioni proporzionalmente
al numero dei rispettivi interessati.
Il Consigliere , alla fine di ogni esercizio finanziario, presenterà alle Sezioni del Gruppo Re13
gionale il consuntivo delle spese.
Art. 66 Sia la Presidenza Nazionale che il Centro Sportivo dell’ANPd'I e le Sezioni devono tenere:
a) il libro giornale;
b) il libro degli inventari;
c) il conto di cassa.
Ogni operazione deve risultare da reversali d’incasso e da mandati di pagamento.
A fine di ogni esercizio sociale debbono essere presentati alle Assemblee i bilanci preventivo
e consuntivo.
Art. 67 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi
di riserva o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è obbligatorio devolvere il
patrimonio dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n°
662.
Art. 68 L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Titolo VI
Disciplina e ricorso disciplinare
Reclamo gerarchico
Art. 69 Sono sottoposti a provvedimenti disciplinari i soci:
a) che violino lo Statuto, il Regolamento e le norme associative;
b) che compiano atti tali da arrecare danno e pregiudizio alla vita e all’indirizzo associativo.
Art. 70 I provvedimenti disciplinari sono:
a. richiamo verbale;
b. censura scritta;
c. censura solenne;
d. sospensione, fino ad un massimo di un anno, dalla attività lancistica;
e. sospensione, fino ad un massimo di un anno, da ogni forma di vita associativa;
f. espulsione dall’Associazione.
I provvedimenti vengono inflitti:
- dalla lettera a. alla lettera c. dal Presidente di Sezione, o dal Consigliere Nazionale del
Gruppo Regionale;
- dalla lettera d. alla lettera f. esclusivamente dal Collegio dei Probiviri.
I provvedimenti dalla lettera c. alla lettera f. comportano la comunicazione alla Presidenza
Nazionale.
Art. 71 Il deferimento per le infrazioni suscettibili di provvedimento disciplinare di cui alla lettera d.,
e., ed f. dell’art. 70 spetta al Presidente di Sezione, o al Consigliere Nazionale del Gruppo
Regionale, o alla Giunta Esecutiva Nazionale.
Il Collegio dei Probiviri, ritualmente investito, deve contestare per iscritto al Socio interessato
le infrazioni rispetto alle quali, quest’ultimo, ha diritto alla più ampia difesa.
Entro 15 giorni dalla contestazione, infatti, il Socio in questione può inviare memorie o richiedere
di essere sentito personalmente.
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti.
Il termine per la presentazione del ricorso, è di 30 giorni dalla data della notifica o comunicazione.
I termini di cui sopra sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Hanno diritto di ricorrere:
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- l’interessato;
- l’organo deferente
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale.
Art. 72 Il deferimento agli organi competenti che possa comportare i provvedimenti disciplinari previsti
dall’art. 70, di cui alle lettere d), e) ed f), determina l’immediata sospensione dall’attività
lancistica, mentre alle lettere e) ed f)determina la sospensione di ogni attività associativa.
L’applicazione delle sospensioni di cui sopra sono di competenza dell’organo deferente e più
precisamente dal:
- Presidente Nazionale;
- Consigliere Nazionale;
- Presidente di Sezione;
ognuno per la propria sfera di competenza.
Art. 73 Il reclamo gerarchico è ammesso contro le decisioni degli Organi associativi, quando non rivestano
carattere disciplinare.
Il reclamo gerarchico è ammesso:
a) al Consiglio Direttivo di Sezione, contro le decisioni del Presidente di Sezione;
b) al Consiglio Nazionale, contro le decisioni del Consiglio Direttivo di Sezione, dalla Consulta
di Gruppo Regionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e dei suoi componenti e del
Presidente Nazionale;
c) al Consiglio Nazionale dei Sindaci Revisori, contro le decisioni del Sindaco Revisore di
Sezione.
Art. 74 Il reclamo gerarchico, per iscritto e con la relativa documentazione, deve essere inoltrato entro
30 giorni dall’avvenuta notifica della decisione impugnata, ma non pregiudica l’eventuale
successivo procedimento o giudizio disciplinare.
Titolo VII
Disposizioni varie
Art. 75 L’Associazione ha un proprio Emblema, un Distintivo sociale, un Labaro Nazionale ed un
Medagliere Nazionale. Le Sezioni hanno un proprio Labaro. I Nuclei hanno una propria
Fiamma. I Labari delle Sezioni e le Fiamme dei Nuclei possono essere utilizzati quali Medaglieri.
L’Emblema ed il distintivo, il Labaro ed il Medagliere Nazionale, nonché i Labari delle Sezioni
e le Fiamme dei Nuclei sono conformi, rispettivamente, agli allegati 1, 2, e 3 allo Statuto,
firmati dal Ministro della Difesa.
Le modalità concernenti l’uso dell’Emblema, del Distintivo, dei Labari e delle Fiamme sono
fissate dal Regolamento.
Art. 76 La scorta ai Labari, al Medagliere Nazionale ed alle Fiamme è costituita rispettivamente, da
due componenti l’Associazione.
Art. 77
Art. 78
Le tessere sociali, in modello unico, sono emesse dalla Presidenza Nazionale e consegnate ai
soci sotto la personale responsabilità del Presidente di Sezione.
Il regolamento per l’attuazione del presente Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti
alla ratifica dell’Assemblea Nazionale.
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